Calcolo pensione (professioni)Come si calcola pensione dei ferrovieri

Come si calcola pensione dei ferrovieri

Come si calcola la pensione dei ferrovieri? Quali sono i requisiti necessari per accedere alla prestazione previdenziale per i dipendenti di Ferrovie dello Stato Spa? Facciamo chiarezza.

Fino all’anno 2000 i ferrovieri potevano accedere alle prestazioni erogate dal Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato, istituito nel 1908. A partire dal primo aprile 2000 il Fondo Ferrovieri è stato soppresso. Successivamente alla soppressione del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato è stato istituito presso l’INPS un Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato Italiane Spa.

Il numero di iscritti al Fondo è decresciuto sempre di più nel corso del tempo, in quanto era limitato a quelli assunti prima del 2000, a quelli della holding delle Ferrovie assunti anche successivamente e agli ex dipendenti Fs trasferiti in altre amministrazioni che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione al fondo speciale.

Fondo Ferrovieri: i requisiti necessari per gli iscritti

Fino al 2011 i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia per i ferrovieri erano tra i 58 e i 62 anni (con anzianità tra i 25 e i 30 anni). Dall’anno successivo i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata sono gli stessi dei lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dipendenti (FLD).

Per quanto concerne l’iscrizione al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato emerge che i soggetti iscritti sono:

  • i dipendenti della Holding delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA;
  • i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA assunti in data precedente al 1° aprile 2000;
  • gli ex dipendenti trasferiti per mobilità ad altre amministrazioni e che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione al Fondo.

Risultano esclusi dall’iscrizione al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato:

  • il personale navigante del settore “Navi Traghetto FS”, assunto dalla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1984, n. 413;
  • i lavoratori assunti in base a norme che imponevano o consentivano agli interessati l’iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • i lavoratori assunti dalle società del Gruppo FS con decorrenza successiva al 1° aprile 2000.

I lavoratori contestualmente alla soppressione del Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato risultano essere iscritti obbligatoriamente al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’AGO.

Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato: quali sono le prestazioni erogate?

Gli iscritti al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato hanno diritto a percepire le seguenti prestazioni:

•      pensione di vecchiaia, un trattamento pensionistico erogato al perfezionamento di 67 anni di età e di almeno 20 anni di contribuzione. A partire dal 1° gennaio 2012 è avvenuta la sostituzione dei precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione, differenziati in relazione all’attività svolta (58, 60 o 62 anni per il personale viaggiante o di macchina, 65 o 66 anni per il restante personale). Questi sono stati infatti sostituiti da un unico requisito anagrafico e contributivo.

•      pensione anticipata, un trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall’età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Sino al 31 dicembre 2026 è necessaria un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini,

•      pensione ai superstiti, una prestazione economica erogata nei confronti dei familiari dell’assicurato in caso di sua morte,

•      pensione di invalidità/inabilità, prestazione di assistenza economica, erogata ai soggetti con inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), in stato di bisogno economico, ovvero con reddito personale massimo di 17.050,42 euro (per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti) e 5.010,20 euro per invalidi parziali e minori con residenza stabile in Italia.

I requisiti di accesso ai trattamenti previdenziali erogati agli ex iscritti al Fondo Ferrovieri risultano essere quelli previsti per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti.

Pensione dei ferrovieri: contribuzione

Per il calcolo, la definizione e la valutazione della contribuzione sono valutabili i periodi di contribuzione volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione. L’anzianità contributiva degli iscritti al Fondo Ferrovieri è espressa in anni, mesi e giorni. I periodi prestati presso le Amministrazioni dello Stato e presso gli Enti Locali possono essere ricongiunti secondo le modalità previste dalla legge.

Pensione Ferrovieri: come avviene il calcolo?

Fino al 31 dicembre 1992 la pensione era costituita da un’unica quota, che veniva calcolata in base alla retribuzione base dell’ultimo giorno di servizio maggiorata di 18 punti percentuali. Non erano previste soglie retributive al di sopra delle quali le aliquote di contribuzione fossero ridotte. Le soglie di contribuzione sono state introdotte nel Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato dal 1993 per procedere al computo degli assegni previdenziali retributivi.

Il trattamento previdenziale per il personale ferroviario era dato dalla sommatoria di due quote di pensione: la quota A e la quota B calcolata partendo dalla retribuzione media del periodo di riferimento. A partire dall’anno 1996 la pensione viene computata col sistema retributivo.

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Pensione iscritti ex Fondo Ferrovieri: come presentare la domanda?

I dipendenti di Ferrovie dello Stato SPA possono presentare la domanda all’INPS per richiedere l’erogazione della pensione. Le modalità per la presentazione della domanda di pensione sono semplici. Una volta cliccato su “accedi il servizio” bisogna effettuare l’accesso con una tra SPID, CNS e CIE e seguire la procedura guidata.

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