Come si calcola la pensione privilegiata 8 categoria? Quali sono i requisiti necessari per procedere al calcolo della pensione privilegiata? Facciamo chiarezza in merito.
L’abrogazione della pensione privilegiata ha riguardato il personale civile, ma non quello appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria). Per queste categorie vengono riconosciuti due tipologie di trattamento pensionistico privilegiato: la pensione privilegiata ordinaria e la pensione privilegiata tabellare.
Scopriamo in questa guida come si calcola la pensione privilegiata 8 categoria e la pensione privilegiata tabellare. Facciamo chiarezza.
Calcolo della pensione privilegiata ordinaria
L’articolo 67 del DPR n. 1092/1973 stabilisce la misura della pensione privilegiata ordinaria: l’importo del beneficio economico viene calcolato in funzione delle infermità gravi (Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81).
L’importo dell’assegno previdenziale, in caso di infermità riconducibili alla prima categoria (infermità gravi), è pari al 100% della retribuzione pensionabile. Nel caso in cui l’infermità o le lesioni siano riconducibili alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima od ottava categoria (infermità di minore gravità), l’importo della pensione privilegiata ordinaria si riduce al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 % della base pensionabile.
Calcolo della pensione privilegiata per i dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare (Tabella “A” D.P.R. n. 834/81)
Lesione o infermità | Misura |
Prima categoria | 100% della retribuzione pensionabile |
Seconda categoria | 90% della retribuzione pensionabile |
Terza categoria | 80% della retribuzione pensionabile |
Quarta categoria | 70% della retribuzione pensionabile |
Quinta categoria | 60% della retribuzione pensionabile |
Sesta categoria | 50% della retribuzione pensionabile |
Settima categoria | 40% della retribuzione pensionabile |
Ottava categoria | 30% della retribuzione pensionabile |
Le pensioni di settima e ottava categoria hanno subito un incremento dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio. L’aumenta spetta al personale che abbia prestato almeno 5 anni di servizio effettivo senza aver maturato l’anzianità minima. Nel caso in cui fossa stata raggiunta l’anzianità minima per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, la pensione privilegiata viene liquidata nella misura normale aumentata di un decimo.
Nel caso in cui coesistano due infermità riconducibili dalla terza all’ottava categoria, il soggetto beneficiario della pensione privilegiata ha diritto ad un assegno previdenziale calcolato sulla base della categoria che risulta dal cumulo delle infermità/lesioni.
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Calcolo della pensione privilegiata tabellare
La pensione privilegiata tabellare (art. 67 DPR n. 1092/1973;) spetta ai militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, DPR cit.), i quali, abbiano subito una menomazione dell’integrità fisica.
La prestazione previdenziale viene liquidata sulla base di apposite tabelle, che prevedono otto categorie di pensione d’importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità. I benefici economici derivanti dalla Pensione Privilegiata Tabellare consistono in trattamento economico vitalizio che può corrispondere a un importo mensile che da € 830,00 euro può raggiungere oltre € 1.000,00, e beneficia dell’esenzione della tassazione.