Calcolo pensione (professioni)Calcolo pensione fondo telefonici

Calcolo pensione fondo telefonici

Come si calcola la pensione per gli iscritti all’ex Fondo Telefonici? Quali erano le prestazioni previdenziali erogate dal Fondo Telefonici prima della soppressione? Scopriamolo.

Il Fondo Telefonici era un fondo speciale dedicato ai lavoratori dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia.

È stato soppresso a partire dal primo gennaio 2000 per effetto della Finanziaria approvata dal Governo. Tale fondo speciale è confluito nell’INPS: i titolari di prestazioni previdenziali sono stati iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) in gestione contabile separata.

Quale era la normativa di riferimento e come si calcola la pensione ai dipendenti iscritti nell’ex Fondo Telefonici? Facciamo chiarezza.

Fondo Telefonici: chi erano gli ex iscritti?

Nel Fondo Telefonici era iscritto il personale dipendente delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e della società ITALCABLE (art. 5 della legge 1450/1956). Dal 1963 il Fondo Telefonici ha incluso anche il personale dipendente delle società che esercitavano il controllo amministrativo e finanziario e i dipendenti delle associazioni costituite per la tutela degli interessi economici e sindacali delle aziende concessionarie dei pubblici servizi di telefonia. Con la soppressione del fondo i lavoratori assunti sono stati iscritti direttamente nel FPLD con applicazione della normativa vigente nell’assicurazione comune.

Ex Fondo Telefonici: quali erano le prestazioni erogate agli iscritti?

Gli iscritti al fondo telefonici potevano beneficiare delle prestazioni previdenziali previste per i lavoratori dipendenti assicurati presso l’AGO. Gli iscritti aveva diritto alla pensione di vecchiaia, all’assegno ordinario di invalidità, alla pensione anticipata, alla pensione di inabilità oltre che alla pensione ai superstiti.

Ex Fondo Telefonici: utilizzo dei contributi versati

La contribuzione versata presso il fondo telefonici può formare oggetto di costituzione di posizione assicurativa nell’AGO. Questa previsione è rimasta gratuita fino al 30 luglio 2010, poi successivamente è divenuta onerosa. Di conseguenza, non può più essere posto in pagamento un assegno pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le regole del fondo telefonici e quello computato secondo le regole del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS.

Agli ex iscritti al fondo telefonici viene erogata la prestazione a carico del fondo speciale, fatta salva la possibilità di liquidare la prestazione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS su esplicita richiesta. I soggetti beneficiari delle prestazioni erogate dal Fondo Telefonici possono avvalersi della totalizzazione, della ricongiunzione onerosa e del cumulo dei periodi assicurativi.

Ex Fondo Telefonici: calcolo della pensione

Gli iscritti all’ex fondo telefonici beneficiano di regole per il computo della pensione differenti rispetto a quelle applicate agli altri assicurati. Il calcolo della pensione viene effettuato in cinque quote:

  • Quota A, per il servizio prestato fino alla fine dell’anno 1992. Si fa riferimento alla retribuzione teorica pensionabile secondo le regole del Fondo degli ultimi 12 mesi, raffrontati con l’ultimo triennio, purché non ecceda la media maggiorata del 12%.
  • Quota B1, per il servizio prestato nel biennio 1993 e 1994. Con la Riforma Amato è stato introdotto il sistema di rivalutazione della media della retribuzione e l’abbattimento del 27,5% della retribuzione pensionabile eccedente l’ultima fascia di soglia pensionabile.
  • Quota B2, per il servizio prestato nel biennio 1995 e 1996. È stata ridotta l’aliquota di rendimento dal 2,5% al 2% per ogni anno di anzianità.
  • Quota B3, per il servizio prestato dal 1997 fino alla fine dell’anno 2011. A partire dal primo gennaio 1997 è stato perfezionato il tanto auspicato iter di armonizzazione con il Dlgs 658/1996 che ha previsto l’applicazione delle medesime regole vigenti nell’AGO.
  • Quota C per quanto riguarda il sistema di calcolo contributivo.

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Ex Fondo telefonici: massima anzianità

L’assegno previdenziale massimo erogabile con il sistema retributivo non può eccedere il 90% della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo.

Pensione Fondo Telefonici: come presentare l’istanza

I dipendenti delle aziende concessionarie dei pubblici servizi di telefonia possono presentare la domanda all’INPS per richiedere l’erogazione del trattamento previdenziale. Le modalità per la presentazione della domanda di pensione sono semplici. Una volta cliccato su “accedi il servizio” bisogna effettuare l’accesso con una tra SPID, CNS e CIE e seguire la procedura guidata.

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