Calcolo pensione (professioni)Calcolo pensione magistrati

Calcolo pensione magistrati

A seguito della Riforma Fornero il calcolo della pensione dei Magistrati ha subito modifiche nel tempo. La liquidazione del trattamento previdenziale previsto per il personale della magistratura deve essere determinata in base all’ordinamento previsto per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS).

Essendo dipendenti pubblici, i magistrati ordinari, magistrati di Tribunale, magistrati di Corte di Appello e magistrati di Corte di Cassazione, sono tenuti al rispetto delle regole di computo previste dalla CTPS, istituita nel 1996.

Previdenza dei Magistrati: la Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS)

I Magistrati, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), istituita il 1° gennaio 1996, come gestione separata dell’INPDAP. La soppressione dell’INPDAP, dal 1° gennaio 2012, ha determinato il trasferimento dei Fondi gestiti all’INPS.

La cassa CTPS è gestita contabilmente in maniera unitaria, senza evidenza separata per categorie di iscritti/pensionati.

Pensione Magistrati: il sistema di calcolo

A seguito della Riforma Amato e Fornero, i Magistrati sono soggetti alle normali regole per il calcolo della pensione prevista per i dipendenti statali. Il trattamento previdenziale non può superare l’80% della retribuzione.

Per quanto concerne l’anzianità contributiva maturata al 31.12.1992), si devono valutare le seguenti voci retributive:

  1. lo stipendio maggiorato del 18%,
  2. le quote mensili (con maggiorazione del 18%) oppure l’ultimo stipendio integralmente percepito maggiorato delle quote mensili maturate nei mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell’ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio,
  3. l’indennità integrativa speciale.

Per quanto concerne l’anzianità maturata dal primo gennaio 1993, la base di calcolo è data dalla media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita.

Le regole di calcolo della pensione dei Magistrati sono più favorevoli rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato per:

  • l’assenza di una soglia pensionabile almeno sino al 1993,
  • la presenza di rendimenti più alti nelle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo,
  • la possibilità di godere di una maggiorazione della base pensionabile pari al 18% dello stipendio,
  • la possibilità di computare la quota di pensione riferita alle anzianità maturate sino all’anno 1992.

Per i primi 15 anni di contribuzione il coefficiente di rendimento è pari al 2,33%, per gli anni successivi è pari all’1,8% per un massimo dell’80% della base pensionabile. Dall’anno 1995 l’aliquota di rendimento non può eccedere i due punti percentuali. La parte retributiva della pensione si compone:

  • Quota A determinata sulla base dell’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1992 e che si calcola in base all’ultimo stipendio percepito al momento del pensionamento,
  • Quota B riferita alle anzianità contributive maturate tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e che si calcola sulla base della media delle retribuzioni pensionabili percepite negli ultimi 10 anni di servizio.

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Pensioni magistrati: le voci del trattamento economico

L’assegno previdenziale erogato ai Magistrati si articola in diverse voci, tra cui:

  • stipendio tabellare,
  • indennità integrativa speciale,
  • quote mensili,
  • indennità di funzione,
  • indennità di lingua (per il personale residente in Trentino Alto Adige).

Pensioni Magistrati: requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia

Per avere diritto alla pensione di vecchiaia, il personale della Magistratura è collocato a riposo d’ufficio al compimento del settantesimo anno di età, con la possibilità di permanere in servizio sino ai 75 anni. I requisiti contributivi minimi richiesti sono pari a 20 anni.

Pensioni Magistrati: pensione anticipata

Il diritto alla pensione anticipata si consegue una volta perfezionato il requisito anagrafico dei 63 anni, a condizione che l’anzianità contributiva sia pari a 20 anni. L’importo della prima rata della pensione non deve essere inferiore ad un importo pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

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