Calcolo pensione (professioni)Calcolo pensione per riformati

Calcolo pensione per riformati

Come si calcola la pensione per i militari riformati? Facciamo chiarezza in merito ai requisiti necessari per accedere all’assegno previdenziale previsto per i militari riformati.

La normativa vigente prevede che il personale militare riformato, che abbia maturato la prestazione previdenziale in regime misto o contributivo, benefici del diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7 Decreto Lgs. 165/1997.

Anche la Corte dei Conti è intervenuta stabilendo che il personale militare riformato collocato in quiescenza per riforma ha diritto al beneficio compensativo di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs. 165/1997. Sulla base degli aggiornamenti normativi facciamo chiarezza in merito al calcolo della pensione per i militari riformati.

Pensione militari riformati: facciamo chiarezza

Rispetto al personale del settore privato ed al personale impiegato nel settore pubblico, si applicano regole differenti ai lavoratori che appartengono al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso. I requisiti previsti ed applicabili al calcolo della pensione dei militari riformati sono differenti rispetto a quelli che valgono presso le gestioni INPS.

Gli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso possono beneficiare di un anticipo del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e di una tipologia di assegno previdenziale agevolata, oltre alla possibilità di godere di maggiorazioni del periodo di servizio utile al trattamento previdenziale. Nell’arco della carriera del personale militare ci sono sei aumenti periodici di stipendio ad aumentare il trattamento previdenziale.

Pensione di anzianità per i militari riformati

I militari riformati possono beneficiare della pensione di anzianità se sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva, più una finestra di attesa di un anno,
  • 41 anni di anzianità contributiva, senza età minima, più una finestra di 15 mesi,
  • 54 anni di età, nel caso in cui il militare abbia raggiunto un’anzianità sufficiente a maturare un’aliquota di rendimento almeno pari all’80% (entro il 31 dicembre 2011).

Calcolo pensione di vecchiaia militari riformati

La pensione di vecchiaia per i militari riformati spetta per tutti coloro che sono in possesso di almeno 35 anni di servizio e 65 anni di età, nel caso di qualifica dirigenziale. Il requisito anagrafico cambia per coloro che possiedono qualifiche inferiori (60 anni). Viene applicata una finestra pari a 12 mesi.

Per i militari riformati con meno di 35 anni di servizio, ma almeno 20 anni di contribuzione, è prevista l’erogazione dell’assegno previdenziale al compimento di 66 anni di età nel caso di funzioni dirigenziali. Il requisito anagrafico è pari a 61 anni nel caso di qualifiche inferiori: marescialli, colonelli, sergenti, vicequestore, vigile, caporeparto, ispettore e sovrintendente. Si applica una finestra pari a 12 mesi.

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Pensione militari riformati: speranza di vita e maggiorazioni della contribuzione

I requisiti per il pensionamento sono validi fino alla fine del corrente anno. Inoltre, sono previste numerose maggiorazioni della contribuzione previste in base al servizio svolto.

Le maggiorazioni di ½ del periodo di servizio prestato danno diritto a sei mesi di contributi in più per ogni anno di servizio prestato. Le maggiorazioni contributive sono riconosciute per:

  • servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza, per i primi due anni di servizio,
  • servizio prestato o bordo di navi militari da militari dell’Esercito e dell’Aeronautica,
  • servizio in colonia ed in territorio somalo o in zona d’armistizio per i primi 24 mesi,
  • esposizione ad amianto e malattia professionale da amianto.

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